Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 14/05/1981 n. 219

• Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 79 - Copertura finanziaria.

• Per l'anno 1981, la somma da destinare al fondo di cui al precedente art. 3 resta determinata in lire 2.000 miliardi.

• Al relativo onere si provvede, quanto a lire

• 1.900 miliardi e quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, rispettivamente, ai capitoli n. 9001 e n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Per gli anni successivi le relative quote saranno determinate in sede di legge finanziaria.

• Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Titolo VIII INTERVENTO STATALE PER L'EDILIZIA A NAPOLI

Art. 80 - Procedure.

• E' dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione.

• Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Commissario straordinario di Governo, individua nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili dandone comunicazione al CIPE, con l'indicazione del numero di alloggi realizzabili sulle aree stesse.

• Scaduto inutilmente tale termine, nei 10 giorni successivi provvede il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

• L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare nonchè la revoca della concessione di aree assegnate a cooperative edilizie le quali non abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori.

• Tale individuazione è effettuata, in deroga alla vigente normativa urbanistica edilizia, anche per quanto riguarda la destinazione d'uso e gli indici di edificabilità. Nel caso in cui le aree individuate non siano comprese in strumenti urbanistici, ovvero questi ultimi non prescrivano indici di fabbricabilità, alle aree stesse viene attribuito l'indice di edificabilità di 200 abitanti per ettaro. Tale ultimo indice, come quello previsto dagli strumenti urbanistici, può essere modificato dal CIPE su motivata richiesta del sindaco.

• Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980 n. 385, maggiorate dal 70%. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima. L'espropriato può proporre opposizione alla stima che sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892.

• Entro 15 giorni dalla individuazione delle aree il sindaco procede, direttamente o a mezzo di un suo delegato, all'occupazione delle aree con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse.

• I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune e da pubblicarsi sui quotidiani a maggiore diffusione nell'area napoletana.

• Ai fini dell'occupazione delle aree il prefetto di Napoli, su semplice richiesta del sindaco o suo delegato, deve assicurare tutta l'assistenza necessaria.

Art. 81 - Modalità dell'intervento.

• Gli interventi di cui all'articolo precedente sono realizzati in modo unitario, sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della urbanizzazione primaria e secondaria, e con riferimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

• Le opere sono affidate in concessione, entro 15 giorni dall'occupazione delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e imprenditoriale.

• Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipo- logie degli stessi, le prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari.

• Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma, all'affidamento della concessione provvede, nei successivi 15 giorni, il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 82 - Edilizia in aree esterne al territorio comunale.

• Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente art. 80 e sino alla concorrenza di 20.000 unità abitative, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina Commissario straordinario il presidente della giunta regionale che ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale -il quale provvede, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e con le procedure da tale articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonchè a tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le medesime funzioni attribuite dagli articoli 80 e 81 della presente legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalità e termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri sostitutivi del CIPE.

• Il numero delle unità abitative da realizzare al di fuori del territorio del comune di Napoli può essere incrementato fino a un quinto, su deliberazione del CIPE, e tenuto conto delle esigenze abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale numero aggiuntivo di alloggi è riservato per l'assegnazione ai residenti in ciascuno di detti comuni.

Art. 83 - Compiti del CIPE.

• Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa, anche in deroga alla normativa vigente, i criteri, le modalità ed i requisiti soggettivi e oggettivi per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto nonchè le procedure ed i termini perentori per la formazione dei bandi, la loro pubblicazione, la presentazione di domande ed opposizioni e per la stipula dei contratti da realizzare prima dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso.

• I bandi di concorso sono pubblicati, per ciascun intervento, entro 30 giorni dall'affidamento della relativa concessione.

• Ai proprietari di una sola unità abitativa danneggiata o distrutta dal sisma, la assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge viene effettuata gratuitamente in proprietà -con divieto di alienazione o locazione per un decennio -ed i diritti sull'immobile danneggiato o distrutto sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il 20% la superficie utile dell'immobile danneggiato o distrutto, l'assegnatario, è tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.

Art. 84 - Attribuzioni degli organi straordinari.

• Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre 18 mesi, da ogni attività del proprio ufficio.

• Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, è attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennità pari al 40% dello stipendio lordo in godimento.

• Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nella qualità di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento.

• Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attività svolta.

• Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE.

Art. 85 - Norma finanziaria.

• Al finanziamento delle disposizioni di cui al presente titolo è destinata, per il biennio 1981-1982, la complessiva somma di lire 1.500 miliardi.

• Alla quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981 n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni.

•Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi, relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro è autorizzato, in aggiunta ai mezzi di bilancio da indicare in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonchè per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa.

 

Pagina 10/10 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional